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I limiti dell’efficacia preclusiva della sentenza di condanna


L’art. 649 c.p.p. pone il principio dell’effetto preclusivo della sentenza irrevocabile: il principio assume la denominazione latina di ne bis in idem.
Si tratta di un effetto meramente negativo: ove un Pubblico Ministero inizi un nuovo procedimento per il medesimo fatto attribuito al medesimo imputato, il giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (prima del dibattimento) o di proscioglimento per improcedibilità (in dibattimento).
In estrema sintesi, si tratta della regola in base alla quale nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto.
Il divieto di un secondo giudizio è ricollegato alla presenza di requisiti indicati dalla legge:
requisito soggettivo, è dato dalla identità tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale; pertanto possono essere sottoposti a processo penale persone diverse dall’imputato giudicato, anche se sono accusate di aver commesso quel medesimo fatto storico sul quale si è formato il giudicato.
Il giudice del procedimento a carico del concorrente può rivalutare il comportamento del soggetto già giudicato, ma unicamente al fine di accertare la sussistenza e il grado della responsabilità dell’imputato da giudicare;
requisito oggettivo, è rappresentato dal medesimo fatto storico, non soltanto quando “appare identico”, ma anche quando comunque il fatto storico è il medesimo nonostante che sia rappresentato differentemente, e cioè secondo modalità temporali e spaziali diverse.
L’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile no può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto se questo viene diversamente considerato per il titolo (definizione giuridica del fatto), per il grado (maggiore o minore gravità del reato, quale si manifesta nel passaggio da delitto tentato a consumato) o per le circostanze.
La giurisprudenza ritiene che il medesimo fatto sussista soltanto se sono identici la condotta, l’evento ed il rapporto di causalità, intesi non soltanto nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica come espressione di una medesima offesa.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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