Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito al dibattimento ha, rispetto ai giudizi di danno, una efficacia vincolante con vari limiti.
L’efficacia vincolante comporta che il giudice nel processo di danno promosso dal danneggiato, debba ritenere “vero” il fatto accertato dal giudice penale.
I limiti sono:
- limite oggettivo sulle formule terminative, hanno efficacia di giudicato soltanto le sentenze che assolvono l’imputato in modo ampio (il fatto non sussiste, l’imputato non ha commesso il fatto, il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto);
- limite oggettivo dell’accertamento dell’innocenza, hanno efficacia di giudicato le sentenze di assoluzione quando il giudice abbia accertato un fatto, cioè che l’innocenza risulti provata, mentre non è sufficiente che il giudice dichiari l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato;
- limite soggettivo a tutela del diritto al contraddittorio del danneggiato, esclude l’efficacia del giudicato sia nei confronti di quel danneggiato che abbia iniziato l’azione risarcitoria in modo tempestivo davanti al giudice civile, sia nei confronti di quello che non sia stato posto, in concreto, in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale.
In definitiva l’efficacia del giudicato è condizionata al rispetto del diritto al contraddittorio spettante al danneggiato.
Tale diritto risulta tutelato quando quest’ultimo, nella sua qualità di offeso, abbia avuto la possibilità sia giuridica, sia di fatto, di costituirsi parte civile.
La sentenza di assoluzione pronunciata al termine del rito abbreviato, ha la medesima efficacia della sentenza resa in dibattimento, a condizione che la parte civile abbia accettato tale rito.
Se questa non lo ha accettato, può iniziare il processo civile senza che questo sia sospeso e non è vincolata dal giudicato di assoluzione.
Sempre il relazione alla parte civile, è prevista una ulteriore esclusione dell’efficacia del giudicato di assoluzione.
Costei non è vincolata dalla sentenza irrevocabile pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio al quale non sia stata posta in grado di partecipare.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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