Protezione sociale e flessibilizzazione/pluralizzazione delle forme di lavoro
Protezione sociale e flessibilizzazione/pluralizzazione delle forme di lavoro
La protezione attiva del lavori deve restare comunque il baricentro del sistema di protezione sociale.
E non è affatto casuale che sia il sistema di sicurezza sociale ad aprirsi con maggior duttilità all'esigenza di assicurare quella continuità di statuto protettivo, oltre i confini della forma egemone di lavoro subordinato a, che appare sempre più necessaria a fronte della crescente discontinuità dei cicli di vita e professionali.
Esso è da sempre caratterizzato da un imputazione più pragmatica delle tutele, in quanto, seppure anch'esso storicamente costruito a misura del rapporto di lavoro subordinato, tende comunque a considerare, al fondo, "la prestazione lavorativa in sé e per sé considerata", a prescindere dalla sua qualificazione giuridico-formale.
Nell'ambito della tutela previdenziale, e pensionistica in specie, può dirsi così ormai impiantato, in virtù delle riforme attuate nel nostro ordinamento a partire dalla prima metà dello scorso decennio, un assetto "comune a tutte le attività di lavoro, a prescindere dalla loro caratterizzazione di autonomia o subordinazione".
Con esclusione dell'attività imprenditoriale media e grande e di forme marginali di lavoro autonomo, le attività lavorative che si svolgono sul mercato sono, oggi, ormai tutte attratte dentro l'orbita della tutela pensionistica.
Il punto di svolta in tale direzione espansiva può essere retrospettivamente individuato nella istituzione della cosiddetta quarta gestione dell'INPS, la quale ha ricompreso, all'interno del raggio della copertura pensionistica per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una eterogenea gamma di attività lavorative di carattere autonomo.
Nella sua attuale configurazione, la gestione separata dell'INPS comprende principalmente due categorie tra di loro ben differenziate: da un lato, i lavoratori parasubordinati veri e propri, ovvero i soggetti che percepiscono redditi, allo stato assimilati a quelli da lavoro dipendente e, a provenienti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; dall'altro, i soggetti percettori di redditi derivanti da lavoro autonomo in senso stretto, ovvero quanti svolgono per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
Ad esse si affiancano, ora, assieme a quelle degli incaricati delle vendite a domicilio, le attività di lavoro autonomo occasionale.
Specialmente in tale ultima previsione, la tendenza espansiva del raggio di copertura del sistema pensionistico verso forme di lavoro sempre più lontane dal modello standard appare senza dubbio ispirata più da "esigenze di bilancio di cassa degli enti previdenziali", che da istanze di effettiva estensione di adeguate tutele sociali a soggetti da esse esclusi.
Quello intrapreso dal legislatore a partire dalla metà degli anni '90 è un cammino in qualche modo obbligato, sotto diversi profili, non ultimo quello del necessario e graduale ravvicinamento dei costi previdenziali dei lavori autonomi o coordinati di nuova generazione a quelli del modello storico di tutela.
Il vero problema è, semmai, quello di portare al livello di adeguatezza tali forme di tutela, scongiurando in primo luogo il rischio, riguardante anche le forme di lavoro subordinato non standard, che deriva dalla "diffusa segmentazione di posizioni previdenziali pensionistiche sterili" e costruendo comunque forme di protezione minima di carattere universalistico.
Il movimento espansivo dei confini soggettivi della tutela previdenziale pensionistica non si è peraltro limitato alle categorie di lavoro autonomo appena considerate.
La l. 326/2003 ha esteso l'obbligo di iscrizione alla sola assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative i cui redditi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, istituendo presso l'INPS una nuova gestione previdenziale.
Il segno che è prioritariamente sul terreno previdenziale che può venire l'aggregazione di una base minima di protezione sociale dei lavoratori, in tutta la loro crescente complessità e differenziazione tipologica rispetto al modello egemone della società salariale, trova sotto altro profilo conferma nel fatto che anche il lavoro autonomo di cura comincia a essere significativamente interessato dall'estensione di forme obbligatorie di tutela assicurativo-sociale.
Pur con tutti i limiti che la caratterizzano, non va trascurata, a tale riguardo, l'importanza della l. 438/99, la quale ha introdotto l'assicurazione sociale contro il rischio infortunistico per l'invalidità permanente derivante da lavoro svolto in ambito domestico.
Continua a leggere:
- Successivo: Vantaggi e svantaggi del metodo contributivo di calcolo della pensione
- Precedente: Trasformazione del lavoro e ruolo della sicurezza sociale
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto della Previdenza Sociale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Il rapporto previdanziale - Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione
- Autore del libro: Maurizio Cinelli - Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni
Altri appunti correlati:
- Sociologia del Terzo Settore
- La donazione
- Diritto del lavoro
- Introduzione al diritto del lavoro e concorrenza nel welfare italiano
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I fondi pensione di tipo chiuso
- La previdenza complementare, la posizione del singolo e la sua libertà
- Il sistema pensionistico nell'ordinamento italiano: evoluzione e prospettive
- La previdenza complementare con particolare riferimento al caso dei dipendenti pubblici
- Il sistema della previdenza complementare nel Regno Unito. Il caso inglese in una prospettiva comparata tra Europa e Italia.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.