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Le vicende modificative: i trasferimenti e i riscatti, la questione della "portabilità"


Quando vengono meno le condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, al lavoratore deve essere consentito di optare per il trasferimento della propria posizione ad un altro fondo, o per il riscatto della posizione individuale: cioè per il recupero dell'intera contribuzione, compresa quella a carico del datore, incrementata secondo il tasso tecnico di rendimento del fondo stesso.
Si tratta della cosiddetta portabilità.
La facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale da e verso i fondi negoziali o aperti (cosiddetto trasferimento "verticale") e tra forme previdenziali dello stesso genere (cosiddetto trasferimento "orizzontale") è possibile, purché siano trascorsi almeno 2 anni dall'iscrizione: salvo prescindere dal suddetto periodo di durata nel caso in cui la possibilità di accesso al nuovo fondo maturi in relazione al tipo di attività lavorativa intrapresa.

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