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Il deficit di tutela sociale delle nuove tipologie contrattuali di cui al d.lgs. 276/2003


Pur moltiplicando le fattispecie di lavoro non standard tanto sul versante del lavoro subordinato quanto su quello del lavoro autonomo, il d.lgs. 276/2003 non prende in adeguata considerazione le interazioni fra dinamiche previdenziali e riforma del mercato del lavoro.
All'aumento della flessibilità tipologica non corrisponde un adeguamento delle tecniche di tutela sul piano previdenziale, che di certo non si registra alcun avanzamento nella direzione della costruzione di una autentica rete di sicurezza sociale attiva per i lavoratori "atipici".
Qui ci si limiterà poche considerazioni critiche di taglio generale.
La prima riguarda quel poco che si rinviene nel d.lgs. 276/2003 in tema di garanzie previdenziali.
Il decreto si limita per lo più richiamare o riprodurre la disciplina già in vigore (è il caso del part-time e della somministrazione di manodopera, ma anche, per altro verso, del lavoro a progetto), ovvero a estenderne più genericamente i principi a tipologie di nuova definizione legislativa (come nell'ipotesi del lavoro intermittente e di quello ripartito).
Ma il profilo di maggior criticità del nuovo impianto normativo del lavoro non standard attiene piuttosto a ciò che il legislatore ha omesso di fare e assai improbabilmente farà.
Attiene, cioè, come ben si comprende, e come è stato del resto sottolineato dalla quasi totalità dei commentatori della legge, al mancato adeguamento del sistema degli ammortizzatori sociali ed in particolare della tutela ordinaria contro la disoccupazione.
Per quanto necessario, appare insufficiente a fornire risposte adeguate ai bisogni sociali dei lavoratori non standard, in quanto rischia di eludere la questione centrale della tutela contro la disoccupazione o la sottoccupazione di tali soggetti, questione divenuta di prioritario rilievo soprattutto dopo la riforma del mercato del lavoro.
Il sistema degli ammortizzatori sociali andrebbe pertanto globalmente ridisegnato in una logica universalistica e incentivante.
Ma è evidente come quella appena indicata costituisca una linea politica del diritto sostanzialmente diversa, e per molti versi alternativa, a quella emergente dal disegno del d.lgs. 276/2003.
In effetti, anche in tale intervento, si percepisce un preciso disegno di ridimensionamento della rilevanza delle politiche universalistiche, con l'accoglimento di un concetto di inclusione sociale prevalentemente incentrato sulla decisa "sollecitazione" dei disoccupati e degli inoccupati allo "svolgimento di una attività lavorativa purchessia e dovunque sia".

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