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Protezione sociale e mobilità professionale


La flessibilizzazione delle forme di lavoro, fin qui analizzata sotto il profilo della moltiplicazione e della frammentazione delle tipologie contrattuali diverse dal modello standard, si manifesta sempre più anche nella connessa dimensione dell'aumento della mobilità professionale dei lavoratori, con passaggi sempre più frequenti da una forma giuridica di occupazione all'altra.
Sotto tale profilo, il problema principale deriva dalla "bassissima capacità di comunicazione" tra i diversi regimi previdenziali, che tradizionalmente caratterizza il sistema italiano.
Gli effetti pregiudizievoli potenzialmente derivanti a carico dei soggetti con percorsi lavorativi mobili hanno cominciato a trovare un efficace rimedio diretto nella generalizzazione del meccanismo della totalizzazione o cumulo dei periodi di contribuzione e di assicurazione, avviata dalla l. 388/2000.
Questa ha attribuito al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché nelle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privati, la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso dette gestioni, qualora gli stessi non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dai diversi ordinamenti interessati.
Ciascuna gestione previdenziale provvede a verificare la sussistenza del diritto alla prestazione e a determinare la misura del trattamento proprio carico, in proporzione all'anzianità assicurativa e contributiva maturata nel proprio ambito dal soggetto e sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento, ma tenendo conto, appunto, del cumulo di tutti i periodi assicurativi riferibili al soggetto nelle diverse gestioni previdenziali alle quali lo stesso è stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa.
Il cumulo dei periodi assicurativi è "fittizio", nel senso che non è seguito da travasi effettivi di risorse da un ente all'altro, come viceversa avviene nel caso della ricongiunzione.
Al lavoratore resta, in ogni caso, la facoltà di fruire della ricongiunzione, eventualmente onerosa, secondo la immutata disciplina in vigore.
La tutela previdenziale della mobilità professionale ha rappresentato un fattore di autentica modernizzazione del sistema italiano di sicurezza sociale.
Attraverso lo strumento della totalizzazione il legislatore introduce un tassello importante di un alveo regolativo che resta ancora largamente incompleto, ma che in prospettiva dovrà sempre di più saper riallacciare tragitti professionali e di vita movimentati e compositi, fornendo loro continuità di status protettivo.
Occorre perciò giudicare positivamente le previsioni, con le quali la recente riforma previdenziale interviene ad estendere e rafforzare l'istituto in esame.
La l. 243/2004 delega il governo a adottare norme intese a rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in uno soltanto dei fondi presso cui sono accreditati contributi.
Il legislatore delegato dovrà in particolare ridefinire la disciplina della totalizzazione con l'obiettivo di consentire l'accesso ad essa sia lavoratore che abbia compiuto 65 anni di età, sia quello che abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno 5 anni di contributi.
Occorre dare conto di un altro significativo tassello della tutela previdenziale della mobilità professionale, quale può senza dubbio considerarsi quello conseguente all'introduzione di più adeguati strumenti di garanzia della "libera circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare".
Nell'ambito di un più ampio disegno volto a sostenere e favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, la recente legge di riforma ha infatti delegato il governo a introdurre norme dirette a eliminare gli ostacoli che appunto si frappongono alla libertà di adesione e di circolazione dei lavoratori da un fondo all'altro del sistema.

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