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La riforma del 1907: il carattere giurisdizionale della Quarta sezione


La legge del 1889 non affrontava la questione della “natura” amministrativa o giurisdizionale (come giudice speciale) della Quarta sezione.
Le pronunce della Quarta sezione non erano designate nella legge come “sentenze”, ma come “decisioni”, termine che indicava anche pronunce di autorità amministrative.
Alcuni autori sostennero con vigore la tesi del carattere amministrativo dell’attività della Quarta sezione.
Prevalse però nettamente l’indirizzo contrario: la tesi del carattere giurisdizionale della Quarta sezione.
Questa fu accolta, inoltre, dalla Cassazione, alla quale la legge del 1877 assegnava i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi di giurisdizione.
La Cassazione, dichiarando ammissibili ricorsi del genere proposti contro le decisioni del Consiglio di Stato, riconobbe alla Quarta sezione carattere di giudice speciale e alle decisioni di essa valore di sentenze.
Ogni discussione in proposito fu superata dalla l. 62/1907.
Questa legge riconobbe formalmente il carattere giurisdizionale della Quarta sezione, introducendo la distinzione fra sezioni “consultive” del Consiglio di Stato (le prime tre) e sezioni “giurisdizionali”.
Inoltre istituì la Quinta sezione del Consiglio di Stato, con funzioni giurisdizionali, alla quale erano demandati i ricorsi con sindacato esteso al merito, mentre alla Quarta sezione erano riservati i ricorsi nei casi generali in cui il sindacato era limitato alla legittimità.
Altre innovazioni di rilievo nella legge del 1907 riguardarono la disciplina dell’istruttoria nel processo amministrativo, la disciplina del procedimento avanti alle Giunte provinciali amministrative (alle quali pure fu riconosciuto espressamente carattere giurisdizionale) e la disciplina del ricorso straordinario al Re.
In attuazione della l. 62/1907 fu emanato il r.d. 642/1907, con il “regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato” (reg. proc. Cons. Stato) che è tuttora in vigore.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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