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La riforma del 1923 e l’istituzione della giurisdizione esclusiva


La legge del 1907 ha orientato decisamente la distinzione fra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nei termini di una distinzione fra posizioni soggettive.
Al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non fu assegnato uno spazio nella tutela dei diritti soggettivi lasciato scoperto dalla legge di abolizione del contenzioso amministrativo.
Al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale era pertanto riconosciuta la competenza per la tutela di posizioni soggettive particolari: gli interessi legittimi.
Un sistema di questo tipo comportava la necessità di identificare puntualmente i caratteri e i contenuti delle diverse posizioni soggettive e comportava l’inconveniente che, se le due posizioni soggettive erano tra loro correlate, diventava necessario esperire due distinti giudizi.
La l. 2840/1923, cui fece seguito il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 1054/1924, cercò di porre rimedio a questi inconvenienti attraverso due importanti ordini di innovazioni:
a. al giudice amministrativo, nei giudizi di sua competenza, fu riconosciuta espressamente la capacità di conoscere “in via incidentale” le posizioni di diritto soggettivo.
La possibilità di una cognizione incidentale dei diritti consentiva di evitare che, in un giudizio amministrativo, la necessità di esaminare una questione inerente a diritti soggettivi comportasse sempre la sospensione del giudizio e la rimessione delle parti avanti al giudice civile;
b. in alcune materie particolari elencate dalla legge, fra le quali il pubblico impiego, al giudice amministrativo fu attribuita la possibilità di conoscere e di giudicare “in via principale” anche in tema di diritti soggettivi.
In queste materie, pertanto, la tutela giurisdizionale non era articolata fra tutela di interessi legittimi (demandata al giudice amministrativo) e tutela dei diritti soggettivi (demandata al giudice ordinario), ma era devoluta interamente al giudice amministrativo (c.d. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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