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L’istituzione della Quarta Sezione nel diritto amministrativo italiano


I risultati della riforma del 1865 apparvero ben presto insoddisfacenti: la tutela del cittadino nei confronti dell’Amministrazione era tutt’altro che assicurata e l’abolizione del sistema del contenzioso amministrativo aveva comportato non un perfezionamento, ma un indebolimento delle garanzie offerte al cittadino.
L’esigenza di una revisione presentava due profili fondamentali, fra loro connessi:
a. l’attuazione di una tutela più ampia ed incisiva del cittadino nei confronti dell’Amministrazione;
b. l’individuazione dell’organo cui affidare tale tutela.
Si doveva considerare un fatto compiuto e non più reversibile la giurisprudenza sui conflitti affermatasi col Consiglio di Stato prima del 1877 e proseguita dalle sezioni unite della Cassazione di Roma dopo il 1877.
Tale giurisprudenza affermava una tendenziale incompatibilità fra il diritto soggettivo e il provvedimento amministrativo: il diritto soggettivo del cittadino era riconosciuto e garantito nei confronti dell’Amministrazione solo quando essa agiva come soggetto privato; là invece dove interveniva un provvedimento amministrativo di regola vi erano solo interessi.
Di conseguenza di delineava una contrapposizione fra i diritti, che in quanto tali erano passibili di una tutela giurisdizionale in forza della legge di abolizione del contenzioso amministrativo, e gli interessi diversi dai diritti soggettivi, che erano privi di tutela giurisdizionale.
Sorgeva l’esigenza di introdurre uno strumento di tutela per questi interessi.
A tale esigenza diede riscontro la l. 5992/1889: gli “interessi” dei cittadini lesi da atti della Pubblica Amministrazione dovevano essere tutelati con strumenti più efficaci dei ricorsi gerarchici; la garanzia di tali interessi era perciò demandata a una autorità specifica, con un prestigio paragonabile a quello del giudice civile, ma dotata di un potere di annullamento e perciò non inquadrata nell’ordine giurisdizionale.
In base alla l. 5992/1889, infatti, la tutela degli “interessi” fu demandata al Consiglio di Stato, con la precisazione, però, che questa funzione contenziosa era assegnata a una nuova sezione: la Quarta sezione del Consiglio di Stato.
Ad essa dovevano presentare i loro ricorsi i cittadini che ritenevano di essere stati lesi nei loro “interessi” da atti dell’Amministrazione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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