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I provvedimenti istruttori e i singoli mezzi istruttori


L’assegnazione al giudice amministrativo di poteri istruttori esercitabili d’ufficio si spiega, probabilmente, con la circostanza che i fatti su cui verte il giudizio amministrativo sono molto spesso a conoscenza solo dell’Amministrazione.
Si tenga presente che il giudice amministrativo, di regola, non esercita propri poteri istruttori d’ufficio per acquisire la prova di fatti che sia già nella disponibilità del ricorrente e che il ricorrente abbia omesso di fornire.
I provvedimenti istruttori del giudice amministrativo tradizionalmente avevano come destinataria l’Amministrazione.
Attraverso la richiesta dell’Amministrazione, il giudice amministrativo può anche equilibrare meglio il rapporto tra l’onere della prova che grava originariamente sulle parti (e che di fatto grava soprattutto sul ricorrente) e la disponibilità effettiva dei fatti da provare.
Attraverso la richiesta di documenti, chiarimenti, verificazioni il giudice può imporre all’Amministrazione la prova di determinati fatti, con la conseguenza, fra l’altro, che l’inadempimento al provvedimento istruttorio può essere assunto dal giudice come elemento per accogliere la ricostruzione di quei fatti proposta dal ricorrente.
I mezzi istruttori ammessi nel caso di giurisdizione di legittimità erano rappresentati solo dalla richiesta di “chiarimenti”, dalla richiesta di “documenti” e dall’ordine di compiere “nuove verificazioni”.
La l. 205/2000 ha modificato tale disposizione introducendo la possibilità della consulenza tecnica.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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