Istruzione probatoria: l’individuazione dei fatti
Il rapporto fra le allegazioni di fatti riservate alle parti e i poteri di cognizione del giudice.
Questo profilo concerne l’individuazione dei fatti che possono essere allegati (e cioè introdotti e fatti valere nel processo) solo dalle parti.
L’individuazione di questi fatti è importante, perché alle manchevolezze delle parti non può supplire un intervento d’ufficio del giudice.
A questo proposito molto spesso si ricorre alla distinzione fra fatti principali (o primari) e fatti secondari.
I fatti principali sono descritti come quei fatti materiali che identificano la pretesa fatta valere concretamente in giudizio: essi perciò ineriscono strettamente alla domanda.
L’allegazione dei fatti principali non attiene, quindi, propriamente al tema dell’istruttoria: attiene piuttosto al tema della domanda.
I fatti secondari, invece, sono costituiti dai fatti materiali la cui dimostrazione consente di verificare la sussistenza o meno dei fatti principali o la loro rilevanza od operatività.
Nel processo amministrativo non è chiaro che cosa si debba intendere per fatto principale nel giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo; ovviamente l’incertezza su questo punto condiziona anche l’individuazione dei fatti secondari, che si pongono in una logica consequenziale.
In coerenza con quanto proposto sopra circa gli elementi della domanda, appare logico aderire all’interpretazione secondo cui i fatti principali, nel giudizio di impugnazione, corrispondano ai fatti materiali su cui si fonda la pretesa dell’annullamento dell’atto impugnato.
Essi, quindi, si identificano innanzi tutto con gli elementi di fatto costitutivi del vizio dedotto in giudizio.
È pacifico che nel processo amministrativo i fatti principali possono essere introdotti solo dalle parti.
È controverso, invece, se i fatti secondari possono essere introdotti anche dal giudice.
L’orientamento prevalente sembra in senso negativo: le leggi sul processo amministrativo ammettono dei poteri d’ufficio del giudice quanto alla prova, ma non quanto all’introduzione dei fatti secondari nel processo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo II, a.a 2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di giustizia amministrativa
- Autore del libro: Aldo Travi
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