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La giurisprudenza e il matrimonio poligamico

La giurisprudenza e il matrimonio poligamico


La Costituzione europea riserva alle legislazioni nazionali la disciplina del diritto al matrimonio e al diritto a costituire una famiglia, ma ammette che i due istituti possono non essere collegati, cioè che:
- il matrimonio possa non essere ordinato ad prolem, come viceversa richiesto da un diritto confessionale come quello canonico, nel quale l’esclusione di questo bene è causa di nullità del matrimonio;
- la famiglia possa non fondarsi sul matrimonio, come per esempio affermato nell’art. 29 cost., ma, con un processo di privatizzazione dell’istituto, sulla volontà delle parti altrimenti solennizzata o risultante dal comportamento della coppia concludente in fatto.
Il risultato della scissione dei due diritti è di attribuire rilevanza giuridica pubblica non solo a unioni registrate diverse dal matrimonio, ma anche a unioni di persone dello stesso sesso.
In ogni caso, emerge con evidenza la preoccupazione di rimuovere gli ostacoli frapposti dalle legislazioni statali al “matrimonio di coppie omosessuali ovvero ad un istituto giuridico equivalente”.
La stessa preoccupazione non esiste per il matrimonio poligamico, di cui peraltro, come di quali tutto il diritto di famiglia, il multiculturalismo radicale rivendica e sostiene la naturale attrazione nella giurisdizione delle comunità culturali e religiose, piuttosto che dello Stato.
Tuttavia, la tendenza attuale sembra volgere verso l’applicabilità del diritto comune anche nei rapporti familiari, grazie alla sua attitudine a garantire maggiormente i soggetti culturalmente, oltre che economicamente, più deboli di questi rapporti: donna e figli.
Attualmente, quindi, l’ordinamento europeo si informa al modello monogamico del matrimonio, appartenente a quel ristretto numero di beni presidiato da sanzione penale (reato di bigamia), sicché la poligamia non può trovare riconoscimento che come unione di fatto.
Il favor familiare consente di considerare il matrimonio poligamico non solo non contrario all’ordine pubblico, ma anche degno di tutela, siccome funzionale, come le unioni di fatto stabili, a quella comunione di vita spirituale e materiale nella quale consiste l’essenza del matrimonio.
Il contrasto fra le due concezioni, irriducibile sul piano dogmatico, si mitiga, pertanto, su quello del diritto vivente.

Tratto da EGUAGLIANZA E DIVERSITÀ CULTURALI E RELIGIOSE di Stefano Civitelli
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