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La tematica delle obbligazioni reali


Emblematica, al riguardo, è la tematica delle obbligazioni reali: il vero problema in tal caso è quello antico, di chiarire il valore dell’obbligo che si accompagna alla titolarità del diritto reale.
Queste figure “annebbiano la chiara distinzione tra diritti reali e diritti di obbligazione” e di qui la necessità di fissare una diversa situazione di natura mista la cui oscurità attesta la difficoltà di un inquadramento sistematico che non vuol allontanarsi dalla “purezza” di alcune categorie prefigurate concettualmente.
Il vero è che l’ambiguità di tale modo di procedere deriva proprio dal non separare il piano della natura delle situazioni dal piano dell’opponibilità che attiene al rilievo del fatto; è solo con questa chiave di lettura che si può spiegare quando e perché alcune situazioni obbligatorie che ruotano attorno al diritto reale possono essere opponibili.
Lo sbaglio è di considerare che in quanto obbligazioni esse non siano mai opponibili.
Ancora, il piano dell’efficacia si sovrappone deformandolo alla necessaria valutazione del fatto (e non del rapporto) per decidere della resistenza delle pattuizioni che prevedono tali figure obbligatorie.
Di fronte ad una richiesta dei privati di attribuire rilievo erga omnes ad una pattuizione, in assenza di una precisa disposizione che riconosca la possibilità di trascrivere l’atto, grava sull’interprete la ricerca di un difficile equilibrio.
Dati significativi sono oggi la normativa sulla trascrizione del preliminare, che amplia l’ambito di pattuizioni opponibili, della legge di ratifica della Convenzione sul trust, che in determinati casi giustifica le trascrizioni di accordi sull’uso e la disposizione della res e le normative sulla multiproprietà.
Ma anche nella giurisprudenza italiana si intravedono linee di evoluzioni importanti, e significativo è l’indirizzo che reputa possibile e lecito imporre una determinata destinazione ad un bene senza violare alcun principio e regola di ordine pubblico.
L’unico limite all’autonomia dei privati, si osserva, “non è costituito dalla necessità di salvaguardare il principio del numero chiuso dei diritti reali” ma “dalla gamma di utilità che l’ordinamento attribuisce ai ben, all’interno della quale può avvenire una destinazione convenzionale”.
Sarebbe dunque invalida una destinazione contraria alla legge e pienamente efficace, invece, un uso convenzionale “compatibile con la disciplina delle varie categorie dei beni”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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