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Le modifiche al procedimento monitorio (art. 9 d.lgs. 231/2002)


Il d.lgs. 231/2002 contiene alcune disposizioni di tipo processuale che, al fine di garantire una più efficace applicazione della disciplina in esame, apportano modifiche al codice di procedura civile.
L’art. 9 d.lgs. 231/2002, al fine di rendere più celere il procedimento volto ad accertare il titolo del creditore, specifica il termine entro cui il giudice deve emettere il decreto ingiuntivo in quello di 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Infine, si è prevista la possibilità per il giudice di concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto “limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali”.
Sembra ragionevole ritenere che il tipo di provvedimento che il giudice dovrà adottare nel concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto sia l’ordinanza.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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