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La normativa di attuazione: il d.lgs. 231/2002


Il d.lgs. 231/2002 ha recepito la direttiva 2000/35/CE.
L’ambito applicativo della normativa si estende ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.
Per transazioni commerciali si intendono i contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Il d.lgs. 231/2002 dispone che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La normativa si applica a tutte le ipotesi in cui le parti non abbiano predisposto una clausola che stabilisca il termine di pagamento del corrispettivo.
In questa ipotesi perché l’obbligazione pecuniaria sia esigibile è necessario ricorrano due requisiti: innanzitutto il bene o il servizio oggetto del contratto devono essere stati ricevuti dal debitore; in secondo luogo è necessario che il debitore abbia ricevuto la fattura o una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Scaduto il termine entro il quale la prestazione doveva essere eseguita, il debitore cade automaticamente in mora senza bisogno che a tal fine si renda necessaria alcuna apposita dichiarazione o il compimento di una qualsiasi formalità da parte del creditore.
Il legislatore vieta la conclusione di accordi “sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo del pagamento” che siano “gravemente inique in danno del creditore” avuto riguardo “alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi”.
Il giudice può dichiarare anche d’ufficio la nullità dell’accordo, “applicare i termini legali ovvero ricondurre ad equità il contenuto dell’accordo medesimo”.
La disposizione presenta caratteri di peculiarità che occorre rimarcare: il nostro ordinamento non consente al giudice di intervenire, in ogni caso e per ragioni equitative, sull’accordo stipulato dalle parti a meno che non sia la legge stessa a prevederlo.
Si è rilevato come in questa ipotesi, la previsione del potere correttivo del contratto di cui al d.lgs. 231/2002 sia giustificata dall’esigenza di tutelare l’interesse pubblico economico, dato che accordi gravemente iniqui sulla data del pagamento possono essere causa di insolvenza delle imprese di piccola o media dimensione con conseguente perdita di posti di lavoro.
La nullità prevista è riconducibile alle cosiddette nullità di protezione il cui regime si presenta come derogatorio rispetto a quello tradizionale.
Il creditore può anche agire per il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del ritardo nel pagamento, a condizione che egli ne offre in giudizio la prova ed a meno che il debitore provi che il ritardo non fosse a lui imputabile.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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