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La rilevanza positiva della disparità e l’invalidità nelle fonti europee


Nella disciplina dell’invalidità il diritto positivo è in netta discontinuità con il passato.
Nella prima parte del ‘900, come si è accennato, l’invalidità è graduata sui difetti delle fattispecie e la violazione dell’interesse collettivo o generale.
Le esperienze nazionali percorrono itinerari diversi nel dar rilievo alla disparità.
Tutte le esperienze convergono su almeno due aspetti: da una parte, l’ampia previsione di nullità di protezione che superano l’alternativa tra interesse pubblico e interesse individuale, l’ampliamento delle circostanze soggettive di disuguaglianza, di incapacità, di debolezza, di abuso (restano diversità sul ruolo della buona fede e sulla correzione del regolamento da parte del giudice); d’altra parte, si espande il ruolo del rimedio risarcitorio che può avere una precisione chirurgica nel reprimere contegni sleali e scorretti e nell’assicurare una riparazione per ogni svantaggio, derivante da un comportamento in mala fede della controparte.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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