L'oggetto del contratto: art. 1346 c.d.c.
L'oggetto del contratto: art. 1346 c.d.c.
Secondo l’art. 1346 c.c. l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile.
L’oggetto è un elemento di struttura, senza il quale il contratto non esiste.
In presenza di un oggetto che non abbia i requisiti indicati, il contratto può essere dichiarato illecito, impossibile o indeterminato.
In tutti questi casi il contratto è nullo.
Per oggetto il codice civile intende la prestazione, un bene materiale, un fatto; elementi questi molto diversi tra loro.
Le opinioni prevalenti in dottrina
Secondo taluno l’oggetto deve identificarsi con le prestazioni dedotte in contratto, ma il riferimento alla prestazione non copre tutta l’area dei contratti, lascia fuori i contratti ad effetti reali.
Quindi, il riferimento alla prestazione lascerebbe fuori i contratti che trasferiscono o costituiscono i diritti sulle cose.
Secondo altri l’oggetto del contratto deve essere individuato nel bene, ma anche questa nozione non è conciliabile con quella di una valutazione che va al di là della materialità.
Altri autori hanno identificato questo elemento con il contenuto del contratto, che vuol indicare nella sua interezza tutto ciò che le parti hanno voluto regolare, modificare o estinguere.
L’oggetto è il termine di riferimento esterno della volontà delle parti, il quale non può essere né solo una prestazione né solo un bene materiale, ma un’entità da definire con un espediente tipico della costruzione teorica: si smaterializza l’elemento trasformandolo in un’idea che si identifica con la previsione volitiva delle parti.
La ricostruzione è convincente ma poco concreta non foss’altro perché non sempre l’oggetto corrisponde al programma negoziale: sempre più spesso la determinazione del contenuto non è solo rimessa alla volontà delle parti e influiscono, invece, sulla determinazione dell’oggetto molti altri fattori (in primo luogo, la legge: si pensi, ad esempio, alle prescrizioni di legge quanto al contenuto dei contratti dei consumatori o di impresa).
La verità è che nella ricostruzione dell’oggetto, come per la causa, occorre abbandonare una nozione unitaria e astratta e individuare una pluralità di sensi.
In definitiva la nozione di oggetto si può intendere meglio se al di là di una nozione astratta e unitaria, si fa riferimento alla modalità concreta del contenuto in relazione al singolo assetto di interessi realizzato e all’intervento normativo che su quel tipo di contratto la legge prevede.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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