Artt. da 82 a 100 c.d.c.: servizi turistici
L’art. 82 c.d.c. prevede che le disposizioni sui servizi turistici si applichino al pacchetto turistico, “venduto o offerto in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore”.
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” e per la loro configurazione è necessario che ricorrano almeno due elementi fra trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto.
L’art. 88 c.d.c. individua in modo analitico i contenuti che deve avere quella forma di comunicazione commerciale costituita dall’opuscolo informativo.
Le informazioni contenute nell’opuscolo hanno un’efficacia vincolante per l’organizzatore e per il venditore.
L’art. 85 c.d.c. prevede che il contratto di vendita di pacchetti turistici debba essere “redatto in forma scritta in termini chiari e precisi”.
La norma pone a carico del professionista anche l’obbligo di consegnare al consumatore una copia del contratto.
Nei rapporti che derivano dal contratto, il consumatore, se si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può sostituire a sé in terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, purché lo comunichi per iscritto al venditore o all’organizzatore entro 4 giorni lavorativi prima della partenza.
È possibile per l’organizzatore e il venditore apportare unilateralmente modifiche al contenuto contrattuale, soltanto in ipotesi in cui sia necessario modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, purché ne venga dato immediatamente avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo.
Se il consumatore non accetta la suddetta proposta di modifica ha il diritto di recedere senza alcuna penalità, comunicandolo entro 2 giorni dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso da parte del venditore.
In questa ipotesi, oppure se il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza, il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico equivalente o superiore senza supplemento di prezzo; in alternativa il consumatore può ottenere il rimborso della somma corrisposta entro 7 giorni lavorativi dal recesso o dalla cancellazione.
Se, invece, le modifiche del contratto intervengono in un momento successivo a quello della partenza del consumatore, l’organizzatore, senza che il consumatore sia gravato da alcun onere, deve predisporre una soluzione alternativa.
Se il consumatore non accetta questa soluzione per un giustificato motivo, il professionista deve fornire al consumatore un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno e restituirgli quanto eventualmente da questi sostenuto in termini di differenza.
Il consumatore ha comunque diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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