Artt. da 102 a 113 c.d.c.: sicurezza dei prodotti
Gli artt. da 102 a 113 c.d.c. forniscono regole per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
Il Codice del consumo si riferisce anche ai prodotti “libera pratica”, concetto difficilmente comprensibile che allude al regime doganale che ammette la libera circolazione delle merci, provenienti da paesi extracomunitari, all’interno della Comunità a condizione che siano rispettati il pagamento dei dazi e le regole di politica commerciale.
Le disposizioni si applicano tutti i prodotti, con la sola esclusione di quelli oggetto di norme che hanno come obiettivo specifico la sicurezza (ad esempio, i prodotti alimentari).
Essenziale è la definizione di prodotto sicuro centrata sul fatto che il bene non deve presentare alcun rischio o rischi ridotti, compatibili con il suo impiego e accettabili nel contesto di una tutela elevata della salute e sicurezza delle persone.
La nozione di prodotto non contempla i servizi ma, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di protezione richiesti, le sue disposizioni dovrebbero altresì applicarsi ai prodotti che sono forniti o messi a disposizione nell’ambito di una prestazione di servizi.
Nella nozione di produttore viene compreso qualsiasi operatore professionale della catena di produzione e di commercializzazione di un prodotto, tenuto a fare il possibile per immettere prodotti sicuri sul mercato.
Anche il distributore è tenuto a non immettere sul mercato prodotti dei quali conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità.
Ai fini della valutazione di un prodotto come sicuro, è stata istituita una presunzione di sicurezza qualora il produttore, nella realizzazione del prodotto, dimostri di aver rispettato specifiche norme comunitarie, ovvero nazionali.
Qualora determinati prodotti presentino certi rischi, le amministrazioni competenti possono disporre una serie di misure, graduate, che vanno dall’apporre avvertenze sui prodotti, alla sottoposizione di questi a condizioni di carattere preventivo per l’immissione sul mercato.
L’inosservanza di tali obblighi pone l’interrogativo se le amministrazioni competenti possono ritenersi corresponsabili insieme al produttore e al distributore: la soluzione positiva sembra possibile quando le amministrazioni siano state informate dalle associazioni dei consumatori.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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