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Artt. da 128-129 c.d.c.: vendita dei beni di consumo

Artt. da 128-129 c.d.c.: vendita dei beni di consumo


La disciplina relativa a “taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo” ha inteso tutelare, in particolar modo, il diritto dei consumatori a ricevere beni conformi a quanto disposto nel contratto e ad essere informati in ordine alle garanzie commerciali offerte da produttori o distributori.
Ciò si è concretizzato nell’affermazione di un concetto unitario di conformità del bene al contratto, nonché nell’attribuzione al consumatore di un nuovo diritto al ripristino della conformità del bene attraverso la riparazione o la sostituzione, qualora vi riscontri, al momento della consegna, un difetto di conformità.
La normativa si applica ai contratti di vendita di beni di consumo stipulati da un consumatore e un professionista e ad una serie di altri tipi contrattuali, menzionati sia espressamente, sia mediante un criterio inclusivo (“tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”).
Per “bene di consumo” l’art. 1282 c.d.c. precisa che deve intendersi “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare”, tranne:
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dall’autorità giudiziaria, anche mediante delega ai notai;
- l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
- l’energia elettrica.
L’art. 129 c.d.c. ha introdotto, come si è detto, il concetto unitario di difformità del bene al contratto.
Tale disposizione mira a “facilitare l’applicazione del principio di conformità al contratto” (fissando il concetto in termini oggettivi) ed a tipizzare il livello qualitativo richiesto al bene venduto al consumatore.
Il bene venduto deve possedere le qualità e le caratteristiche che sono indicate, anzitutto, nelle clausole del contratto di vendita.
Se le parti non hanno disposto niente in ordine a tali qualità e caratteristiche l’art. 129 c.d.c. elenca una serie di circostanze in presenza delle quali il bene si presume conforme al contratto:
l’idoneità “all’uso al quale servono i beni dello stesso tipo”;
la conformità alla descrizione fatta dal venditore ed il possesso delle qualità del bene che il venditore rappresentato al consumatore come campione o modello;
la sussistenza delle qualità e delle prestazioni “abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente;
l’idoneità “all’uso particolare voluto dal consumatore” ed accettato dal venditore.
L’art. 1291 c.d.c. dispone che il “venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”, individuando nella consegna il momento in cui devono sussistere eventuali difetti di conformità.
È la consegna che svolge il ruolo di presupposto di applicabilità della nuova disciplina e di esperibilità dei rimedi, i quali saranno azionabili nelle ipotesi di mancanza di conformità del bene al contratto al momento della consegna.
Si tratta di una novità per il nostro ordinamento, in cui vige il principio consensualistico, in base al quale il venditore ha l’obbligo di consegnare al compratore la res nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Sicché il venditore, nel codice civile, risponde a titolo di garanzia solo per i vizi derivanti da cause preesistenti alla vendita stessa.
La nuova disciplina prevede invece un obbligazione di consegna di copie conformi che va oltre il consenso legittimo manifestato dalle parti; e la novità è di grande rilievo sistematico.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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