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L’onere della prova nel processo penale


La presunzione di innocenza è un principio che comporta una duplice conseguenza:
- regola di trattamento, vuole che l’imputato non sia assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva, e cioè impone il divieto di anticipare la pena, mentre consente l’applicazione di misure cautelari;
- regola di giudizio, vuole che l’imputato sia presunto innocente, e cioè vuole ottenere l’effetto dell’art. 2728 c.c. secondo cui ‹‹ le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite ››: pertanto l’onore della prova ricade sulla parte che sostiene la reità dell’imputato.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ciò costituisce un onere probatorio in senso sostanziale per la parte, perché l’inosservanza dello stesso comporta la situazione svantaggiosa del rigetto della domanda da parte del giudice.
L’aver soddisfatto l’onere comporta l’accoglimento della domanda.
L’onere della prova individua la parte sulla quale ricadono le conseguenze del non aver convinto il giudice dell’esistenza del fatto affermato.
Se colui che accusa ha provato la reità dell’imputato, l’onere della prova può considerarsi soddisfatto; a questo punto incombe sull’imputato l’onere della prova contraria.
Alla difesa spetta di provare la mancanza di credibilità delle fonti o l’inattendibilità delle prove d’accusa, oppure spetta di dare la prova dell’esistenza di fatti favorevoli alla difesa.
L’imputato può anche voler provare direttamente che egli non ha tenuto la condotta asserita dall’accusa, o che un evento non è avvenuto: si tratta della c.d. prova negativa.
Questa è la più difficile da fornire: è più semplice dimostrare l’esistenza di un fatto, che è avvenuto, che non l’inesistenza di un fatto.
L’unica soluzione è che la parte riesca ad acquisire la prova dell’esistenza di un fatto diverso, logicamente incompatibile con l’esistenza di quello affermato dalla controparte: ad esempio l’alibi.
L’onere di introdurre la prova consiste nell’onere che hanno le parti di ricercare le fonti e di introdurre nel processo i mezzi di prova: si tratta di un onere c.d. formale:
- ricercare fonti;
- scegliere il mezzo di prova;
- chiederne l’ammissione.

Una parte soddisfa l’onere sostanziale della prova soltanto dopo che ha convinto il giudice dell’esistenza del fatto storico da essa affermato: l’onere di provare i fatti al di là di ogni ragionevole dubbio.
Un fatto non provato equivale giuridicamente ad un fatto inesistente.
I poteri esercitabili dal giudice d’ufficio costituiscono una eccezione al potere dispositivo delle parti sulla prova, in altri termini toccano l’onere della prova in senso formale, inteso come onere di introdurre il mezzo di prova nel processo, mentre non incidono sull’onere sostanziale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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