Skip to content

Valutazione dell'attendibilità ed efficacia dei mezzi di prova



Sotto questo profilo, richiamando nozioni già note, post assunzione da parte del giudice della prova (ad esempio, dopo che il giudice ha sentito la dichiarazione resa dal testimone), EX ART. 116.1 CPC è stabilito che «IL GIUDICE DEVE VALUTARE LE PROVE SECONDO IL SUO PRUDENTE APPREZZAMENTO [E' il principio di libera valutazione dei mezzi di prova da parte del giudice, che, comunque, non è arbitraria, come si deduce dal parametro legislativo del «PRUDENTE APPREZZAMENTO»; a tal proposito, la dottrina afferma che tale valutazione da parte del giudice si avvale delle c. d. massime d'esperienza, quali parametri/nozioni, che possono essere regole di senso comune o, anche, regole tecnico - scientifiche. ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA ENTRO PROCESSO PENALE: Se vi fosse un testimone - quale mezzo di prova più sicuro dell'indizio - che ha visto Tizio, fermato in prossimità dell'evento, compiere il furto, la veridicità di tale mezzo di prova dipende, pur sempre, dall'attendibilità del testimone: egli potrebbe essersi sbagliato, il che dipende dai parametri di buon senso dell'età più o meno avanzata e/o della vista più o meno buona dello stesso! ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESUNTIVA ENTRO PROCESSO CIVILE: Quale regola scientifica di valutazione dell'attendibilità della presunzione semplice, il giudice analizza quanto è lunga la frenata per ricavare, secondo la formula fisica velocità = spazio/tempo, la prova della velocità dell'autoveicolo, coinvolto in un incidente stradale, il cui risarcimento del danno è oggetto del processo pendente!], SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI [Oltre ai mezzi di prova liberamente valutabili da parte del giudice, nell'ordinamento processuale italiano sono ancora numerose le c. d. prove legali, quali mezzi di prova, il cui esperimento con esito positivo vincola il giudice a ritenere provato il fatto! ESEMPIO: La confessione è un mezzo di prova legale: il giudice la deve considerare vera, anche se la ritiene una dichiarazione confessoria non attendibile, poiché essa consiste nell'affermazione di fatti sfavorevoli alla parte processuale dichiarante e favorevoli alla controparte! Di conseguenza, alla base della legalità della prova confessoria, vi sta una regola di comune esperienza, per cui se si affermano dei fatti a sè sfavorevoli e favorevoli alla controparte, quei fatti sono veri!]».
Inoltre, EX ART. 116.2 CPC è stabilito che «IL GIUDICE PUÒ DESUMERE ARGOMENTI DI PROVA (quale nozione controversa: secondo l'opinione dottrinale maggioritaria, costituiscono elementi di prova che, contribuendo alla valutazione di altri mezzi di prova, non possono fondare da soli il convincimento del giudice a quo) DALLE RISPOSTE CHE LE PARTI GLI DANNO A NORMA DELL'ARTICOLO SEGUENTE, DAL LORO RIFIUTO INGIUSTIFICATO A CONSENTIRE LE ISPEZIONI CHE EGLI HA ORDINATE E, IN GENERALE, DAL CONTEGNO DELLE PARTI STESSE NEL PROCESSO».
A tal proposito, una questione molto dibattuta negli anni '80 è stata l'ammissibilità o meno delle c. d. prove atipiche, quali strumenti conoscitivi/mezzi di prova non disciplinati dal CPC e/o dal CC, al fine di far raggiungere il proprio convincimento al giudice a quo. Allo steso tempo, una volta ammessa la loro utilizzabilità da parte del giudice a quo, ci si è domandati quale fosse la loro efficacia probatoria.
ESEMPIO: Pre giugno del 2009, nell'ordinamento processuale italiano non era prevista la testimonianza scritta, motivo per cui il mezzo di prova testimoniale era solo la dichiarazione di un terzo, avente ad oggetto fatti del processo e raccolta davanti al giudice a quo durante la fase istruttoria del processo! Tuttavia, ci si chiedeva se la testimonianza scritta, quale prova precostituita atipica, potesse entrare nel processo attraverso la sua produzione da parte di attore e/o convenuto!
La posizione dottrinale affermatasi post lungo dibattito è a favore dell'ammissibilità delle prove atipiche; infatti, secondo quest'orientamento sapienzale, la prova atipica, anche se non espressamente disciplinato dal legislatore in quest'ambito, è riconducibile alla categoria tipica dei documenti/dei mezzi di prova documentali.
D'altro canto, in linea generale, l'efficacia probatoria riconosciutale dalla dottrina e dalla giurisprudenza è quella propria dell'argomento di prova EX ART. 116.2 CPC: dalla prova atipica il giudice può ricavare degli argomenti di prova, quali elementi conoscitivi non sufficienti a fondare da soli il convincimento del giudice! Tuttavia, la posizione giurisprudenziale in proposito non è sempre stata così formalista, motivo per cui, in talune sporadiche sentenze, il convincimento del giudice a quo si è basato sulla sola prova atipica!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.