Valutazioni sociali e decisioni legislative nella individuazione della dannosità sociale
La garanzia sostanziale si può dire osservata quando l’incriminazione legislativa “riflette” la da dannosità sociale di un fatto già profilatosi come tale nel giudizio della collettività. Ma come si manifesta questa valutazione sociale di dannosità, visto e considerato che, al di fuori dell’espressione legislativa, non esistono mezzi di manifestazione formalizzati. Quindi sarebbe opportuno confrontarsi con dei criteri di valutazione della cd. dannosità sociale dell’illecito.
Considerazioni:
A_ La tendenza in atto va indubbiamente nel senso di una trasformazione da società integrate ideologicamente monolitiche e compatte verso società sempre più conflittuali al loro interno, con la conseguenza che le valutazioni di dannosità sociale si complicano per il frastagliarsi dei gruppi di riferimento che pretendono di imporre i loro convincimenti.
B_ Il principio di democraticità che regge il nostro ordinamento giuridico comporta la legittimità di qualunque incriminazione assunta per via legislativa, in quanto appunto necessariamente espressione di una maggioranza parlamentare e dunque coerente con il principio democratico.
Ma il principio democratico, oltre a questo profilo formale, ha anche un contenuto sostanziale:
In primo luogo: la volontà legislativa, per essere realmente “democratica”, deve presentarsi anche quale manifestazione di un consenso sociale realmente esistente => è indispensabile che alla maggioranza parlamentare corrisponda anche una reale con sensualità sociale in ordine alle valutazioni soggiacenti alla presa di posizione legislativa.
In secondo luogo: il principio democratico implica il rispetto del pluralismo e un atteggiamento di tolleranza, come limiti alla volontà legislativa della maggioranza. Pluralismo e tolleranza significano che deve essere salvaguardata la possibilità nell’ordinamento che posizioni ideologiche minoritarie e non consensuali operino, nel rispetto del metodo democratico, per divenire maggioritarie e consensuali.
In effetti il carattere “repressivo” del diritto penale, la sua natura di rimedio “estremo”, convergerebbero a decretare un probabile ostracismo sociale e culturale per quelle posizionni ideologiche minoritarie, incompatibile con quell’atteggiamento di tolleranza che costituisce componente sostanziale del principio democratico.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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