Caratteristiche della clausola espressa di penalizzazione
C_ l’insufficienza della teoria dei beni giuridici costituzionalmente
rilevanti non esclude però che la Costituzione possa, anzi debba,
rappresentare un punto di orientamento delle scelte di criminalizzazione
del legislatore, almeno in tutti quei casi in cui esiste una cd.
clausola espressa di penalizzazione. Talvolta la Costituzione si spinge
ad indicare espressamente l’obbligo per il legislatore di tutelare
determinati beni giuridici: es. art. 13.4: è punita ogni violenza fisica
e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Al di là delle clausole espresse di penalizzazione, si tende ad
escludere che rispetto ai beni costituzionalmente rilevanti sussistano
obblighi costituzionali di tutela penale, si trattasse pure di beni e
diritti fondamentali => perché deve rimanere nella discrezionalità
legislativa, se non la valutazione in ordine alla “meritevolezza” di
tutela del bene, certamente la verifica della presunta maggiore
“efficacia” dello strumento penale rispetto a quelli extrapenali. Ma
anche perché non appare facile immaginare un rimedio costituzionale
contro un’omissione legislativa, in particolare l’omissione di una
incriminazione penale.
Non solo mancherebbe la stessa norma che possa costituire l’oggetto di
un’eccezione di illegittimità costituzionale, ma sarebbe impossibile per
la Corte colmare una lacuna di tutela senza invadere la sfera
dell’attività del legislatore, che in materia penale è l’unico soggetto
al quale è riservata in modo assoluto la produzione normativa.
Ipotesi diversa è quella in cui il vuoto o deficit di tutela penale sia
eccepito in rapporto al principio di eguaglianza: all’omogeneità di
disvalore di 2 fattispecie determinate corrisponda invece
l’incriminazione di una sola di esse. Sebbene debba anche qui dubitarsi
della possibilità per la Corte di dichiarare l’illegittimità di una
norma incriminatrice nella parte in cui essa non prevede la fattispecie
omogenea a quella incriminata.
Oggi obblighi di penalizzazione tendono a manifestarsi sempre più
numerosi nel diritto internazionale: es. Convenzione di New York sulla
prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
La violazione degli obblighi di incriminazione da parte di uno Stato che
abbia aderito alla Convenzione che impone la previsione di determinate
fattispecie criminose dà luogo ad una sua responsabilità internazionale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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