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Definizione e funzione dei beni istituzionali


quelli la cui titolarità è di “istituzioni”, cioè di entità che, senza presentare quella elasticità ed indeterminatezza delle comunità, possiedono invece un grado variabile ma comunque esistente di rigidità organizzativa e strutturale alla quale sovente non è estraneo il contributo del diritto. Possono essere: Stato, enti pubblici territoriali, ma anche altre entità più ridotte, ma comunque dotate di un certo grado di organizzazione => es. la famiglia o l’impresa.
Possibile sottoclassificazione:
beni che, pur essendo di pertinenza di un istituzione, ricalcano le caratteristiche sostanziali dei beni personali =>es. vita, onore, libertà, patrimonio dell’istituzione che in quei beni può essere offesa direttamente o nei suoi organi (es. reati che offendono la corretta gestione patrimoniale dell’impresa commerciale).

Beni che coincidono con complessi organizzativi e funzionali dell’istituzione deputati al raggiungimento di obiettivi essenziali (es. amministrazione della giustizia o l’esercizio dei poteri amministrativi oppure l’esercizio del credito.

Funzioni dei beni istituzionali

Il massimo grado di artificialità è presente nei beni istituzionali del terzo tipo: le funzioni => complessi strumenti per la tutela di altri beni “finali”.
È frequente che degli interessi si trovino in una situazione potenzialmente conflittuale con altri di pari rilievo sociale, rendendo cos’ì indispensabile la ricerca di un loro contemperamento (es. l’interesse allo sviluppo edilizio deve contemperarsi con la salvaguardia del paesaggio naturale ed architettonico).
La ricerca del punto di equilibrio avviene creando degli apparati funzionali allo scopo dio controllare ed armonizzare la realizzazione degli interessi in gioco.
Il diritto penale è chiamato alla tutela non solo e non tanto di quegli interessi “finali”, ma anche delle funzioni strumentali => il diritto penale è chiamato a garantire che le attività coinvolgenti interessi conflittuali da contemperare si svolgano solo e sempre sotto il controllo e nel rispetto delle funzioni pubbliche di governo di quelle attività.
La tutela penale acquista un carattere formale, poiché ciò che è penalmente rilevante non è tanto l’offesa ad uno degli interessi “finali” quanto piuttosto  il fatto di essersi sottratti al od aver violato il controllo della funzione di governo.    
L’ulteriore fonte  di dilatazione dell’area del penalmente tutelato è quella degli interessi cd. “strumentali” => beni che – a somiglianza delle funzioni – vengono concettualmente ricavati da situazioni che, in quanto capaci di ostacolare l’aggressione ai beni “finali”, divengono il sostrato di autonomi interessi (es. bene della fede pubblica: affidamento generalizzato sulla veridicità di quanto manifestato da determinate forme di espressione, come i documenti, è strumentale alla speditezza e regolarità del traffico commerciale ovvero all’accertamento della veridicità processuale).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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