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Caratteristiche della responsabilità oggettiva


L’art. 42. c.p. fissa:
al 1° comma => la regola per cui nessuno può essere punito per un’azione/omissione  se non l’ha commessa con coscienza e volontà;
al 2° comma => quella per cui, ai fini della punibilità, è richiesto il dolo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge di delitto preterintenzionale e colposo;
al 3° comma => aggiunge che “la lex determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dall’agente, come conseguenza della sua azione o omissione”.

La dottrina + la giurisprudenza ritengono che tale ultimo comma preveda, nel nostro ordinamento, la c.d. responsabilità oggettiva, cioè quella forma di responsabilità attribuita non già in base ad un elemento psicologico ma in base al solo rapporto di causalità.
Tale responsabilità, per la dottrina tradizionale (es. Antolisei) presenta tali caratteristiche:
esistenza di una condotta e di un evento legati da un nesso causale e corrispondenti ad una fattispecie di reato;
mancanza di dolo o colpa dell’agente nella produzione dell’evento;
attribuzione del fatto all’agente sulla base del semplice rapporto di causalità;
attribuibilità della condotta al volere dell’agente, ex art. 42.1 c.p.;
prevedibilità ed evitabilità del danno, in quanto se si ha riguardo al fatto che “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore” (art. 45 c.p.) e che la “responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), anche ai fini della responsabilità oggettiva, deve sussistere per il soggetto la possibilità di influire sul divenire causale.

Casi di responsabilità oggettiva

La dottrina moderna seguita dalla stessa Corte Cost.(sent.364/88), distingue:

Responsabilità oggettiva pura

in cui si prescinde del tutto dall’elemento soggettivo ed il fatto è attribuito esclusivamente sulla base del rapporto di causalità.

Casi di responsabilità oggettiva pura:
l’aberratio delicti (art. 83 c.p.);
la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto (art. 116 c.p.).

Responsabilità oggettiva mista a dolo o colpa

in cui alla base dell’attribuzione del fatto vi è sempre una fattispecie dolosa o colposa.

Casi di responsabilità oggettiva mista a dolo o a colpa:
preterintenzione;
i c.d. reati aggravati dall’evento;
le condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.).



Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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