Skip to content

L'aggravante della circostanza recidiva


Tra le circostanze soggettive inerenti alla persona del colpevole è compresa l'aggravante della recidiva. 
Essa rappresenta la condizione di colui che «essendo stato condannato per un reato, ne commette un altro» (art. 99). Il concetto giuridico di recidiva è dunque ben distinto, e più ristretto, del concetto di recidiva c.d. «naturale», costituita dalla commissione di più reati, in tempi diversi, da parte di uno stesso soggetto.
In una prospettiva rigorosamente retribuzionistica, la recidiva non dovrebbe assumere alcuna rilevanza: il nuovo reato non diviene infatti più grave solo perché il suo autore ne ha già commesso, in precedenza, un altro.
Tuttavia, attraverso la ricaduta nel reato, il reo può dar prova di una particolare insensibilità nei confronti dei precetti penali ed essere quindi suscettibile di un rimprovero maggiore in relazione al nuovo reato: la recidiva si inquadra allora nel contesto delle circostanze inerenti al processo di motivazione, che rilevano ai fini del giudizio di colpevolezza in senso normativo.
Da questo punto di vista, per salvaguardare esigenze di certezza e di legalità, la recidiva dovrebbe tuttavia essere specifica (e cioè relativa a reati omogenei), temporanea (e cioè limitata a reati commessi entro un certo periodo dal precedente) e obbligatoria (e cioè applicata in ogni caso dal giudice).
In una prospettiva di prevenzione speciale, la recidiva appare come un sintomo di pericolosità: il nuovo reato dimostra non solo la maggiore capacità delinquenziale del reo, ma anche l'inettitudine della precedente condanna a scoraggiare il ripetersi di episodi criminosi.  Da questo punto di vista, essa deve allora essere concepita come generica (e cioè relativa a qualsiasi reato), perpetua (e cioè estesa ai reati commessi durante tutta la vita anteatta del soggetto), e facoltativa (e cioè applicata dal giudice in rapporto all'esito del giudizio di pericolosità svolto in concreto).
Nella versione originale del codice penale, la recidiva era atteggiata come generica, perpetua e obbligatoria, con una evidente commissione di punti di vista, finalizzata ad esaltare le virtualità repressive dell'istituto. Con la riforma attuata dal D.L. 99/1974 (convertito nella L. 220/1974) si è introdotto un regime di facoltatività (la pena del recidivo «può» essere aumentata: art. 99).

La discrezionalità così attribuita al giudice soggiace - secondo l'orientamento della Suprema Corte - ad un duplice parametro, di carattere retributivo e di carattere special-preventivo: da un lato, occorre valutare il significato della recidiva in termini di insensibilità dei reo verso i precetto dell'ordinamento, dall'altro occorre tener conto del valore sintomatico ch'essa assume rispetto alla futura commissione di nuovi reati.

La recidiva e l'aumento di pena


L'aumento di pena applicabile per effetto della recidiva è diversamente comminato a seconda che si tratti di recidiva semplice, di recidiva aggravata o di recidiva reiterata.
La recidiva semplice consiste nella mera commissione di un nuovo reato dopo una precedente condanna; la recidiva a aggravata si realizza quando il nuovo reato è della stessa indole del precedente (secondo la definizione contenuta nell'art. 101), ovvero quando il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, ovvero quando il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, o mentre il reo si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.  La recidiva reiterata consiste nella recidiva di chi sia già recidivo.
L'art. 99 dispone che l'aumento di pena conseguente alla recidiva non possa in nessun caso superare il cumulo delle condanne relative ai reati già commessi.
Quando il nuovo reato sia sanzionato molto più gravemente del precedente, l'aumento proporzionale della pena potrebbe infatti superare di gran lunga l'entità della condanna già inflitta: in questo modo, però, il precedente reato finirebbe con l'assumere. indirettamente, una rilevanza sanzionatoria del tutto sperequata rispetto alla sua gravità.
Oltre che sulla pena, la recidiva assume rilevanza negativa ai fini dell'amnistia (art. 151), dell'oblazione (art. 162 bis), della sospensione condizionale (art. 164.2 n. 1 e art. 168.1), del perdono giudiziale (art. 169), dell'estinzione della pena per decorso del tempo (art. 172.7), dell'indulto (art. 174), della liberazione condizionale (art. 176.2), della riabilitazione (art. 179.2).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.