Definizione di concorso colposo nel delitto doloso
Per quanto riguarda il concorso colposo nel delitto doloso, esso non
sembra poter assumere rilevanza, perché, da un lato, l'art. 42.2 impone
l'esigenza di un'espressa previsione (che in realtà manca), e,
dall'altro, l'art. 113 contempla soltanto il concorso colposo nel
delitto colposo.
Le ipotesi comunemente ricondotte in questo ambito implicano per lo più
un'autonoma responsabilità colposa (monosoggettiva) a prescindere
dall'ulteriore responsabilità di altri a titolo di dolo (es. nel caso di
Tizio che, per negligenza, lascia incustodita l'arma di cui Caio si
serve per uccidere volontariamente Sempronio: Tizio potrà essere
chiamato a rispondere di omicidio colposo in base all'art. 589, mentre
Caio risponderà di omicidio volontario ex art. 575 c.p.).
Nessun ostacolo di principio si frappone invece alla rilevanza del
concorso colposo in una contravvenzione, dolosa o colposa (es. Tizio,
per errore colposo, garantisce al venditore Caio che il minore Sempronio
ha compiuto i sedici anni e può dunque ricevere le sostanze indicate
nell'art. 730.1; Tizio aiuta Caio a distruggere le bellezze naturali
tutelate dall'art. 734, essendo per errore colposo persuaso che non si
tratta di luoghi protetti, mentre Caio ne è al corrente).
Una parte della dottrina contesta questa conclusione, assumendo che
l'art. 113 svolga una funzione di «sbarramento»: se è prevista la
punibilità del concorso colposo nel delitto colposo, non dovrebbe essere
ammissibile, a contrario sensu, il concorso colposo nella
contravvenzione. Si dimentica tuttavia che l'art. 113 soddisfa
l'esigenza prescritta dall'art. 42.2 (espressa previsione del titolo
colposo nei delitti), mentre per le contravvenzioni vale la regola
dell'art. 42.4, suscettibile di riferirsi anche all'art. 110, dato che
quest'ultimo ipotizza il concorso nel «reato» (e pertanto anche nella
contravvenzione).
Gli ulteriori aspetti della colpevolezza nel concorso di persone sono
disciplinati secondo il principio della responsabilità personale. Il
difetto di imputabilità non incida sul fenomeno concorsuale; nemmeno le
scusanti assumono rilevanza preclusiva. Il concorrente che versi in
stato di non imputabilità al momento della condotta, o che benefici di
una causa di esclusione della colpevolezza non sarà, ovviamente, punito,
mentre lo saranno gli altri compartecipi.
La regola è sancita dall'art. 119.1. Es., il maggiorenne che organizzi
una banda di scippatori infraquattordicenni, risponderà dei furti
commessi (con le eventuali aggravanti connesse), a differenza dei minori
che potranno soggiacere, eventualmente, solo ad una misura di
sicurezza.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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