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Art. 59.4 c.p.

Art. 59.4 c.p.


Ai fini del dolo sull’antigiuridicità obiettiva, è sufficiente che il soggetto non si rappresenti la presenza di una causa di giustificazione.
Se ciò si verifica, il dolo è escluso, secondo quanto dispone l’art. 59.4 c.p. “se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla lex come delitto colposo”.
Anche in caso di errore sulle cause di giustificazione occorre distinguere tra errore (di fatto o di diritto) che si risolva in un errore sul fatto (della scriminante) e errore sul divieto.

_Si avrà errore sul fatto => quando il soggetto si rappresenti una situazione materiale tale che, se effettivamente sussistesse, il fatto da lui commesso si inquadrerebbe nella fattispecie incriminante.
Es. nel caso di chi creda erroneamente di essere aggredito da un losco figuro che gli si sta avvicinando in una zona buia con un randello in mano (legittima difesa putativa).
L’errore sul fatto della scriminante può derivare anche da un errore di diritto: es. nel caso di chi interpreti come pericolo attuale di un’offesa “ingiusta” l’arresto legittimamente eseguito da un privato (art. 383 c.p.p.).

_Si avrà errore sul divieto => quando l’agente suppone esistente una scriminante che in realtà non esiste (es. il pescatore ritiene di poter esercitare la pesca sul fondo altrui anche contro la volontà del proprietario, mentre l’art. 842.3 c.c. ne esige il consenso); oppure attribuisce ad una scriminante esistente limiti normativi di applicabilità più vasti di quelli stabiliti dalla lex (es. il proprietario della cosa di pregio che sta per bruciare, ritiene, sottraendo un estintore, che lo stato di necessità si riferisca anche a beni patrimoniali).

In entrambe i casi, l’agente si rappresenta il fatto correttamente, ma era sulla sua qualificazione, ritenendolo giustificato, mentre non lo è: l’errore finisce allora con il riflettersi sui limiti di applicabilità della norma penale violata, e quindi sul divieto.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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