Orientamenti dottrinali sull'aberratio ictus
_ Secondo l’orientamento tradizionale e maggioritario => l’art. 82.1 c.p. ha un’efficacia meramente dichiarativa, in quanto la responsabilità dolosa di Tizio per l’offesa a persona diversa da quella designata sarebbe del tutto conforme alle regole generali in materia di dolo: infatti, la divergenza tra voluto (l’offesa di Caio) e realizzato (l’offesa di Sempronio) riguarderebbe un aspetto legislativamente non essenziale, in quanto l’identità personale della vittima non è elemento costitutivo del delitto di omicidio. E dunque, in base all’indifferenza legislativa rispetto all’identità della vittima, è ovvia la conclusione della piena “sovrapponibilità” tra le rappresentazione del fatto e il fatto realizzato.
_ Secondo un orientamento minoritario => l’art. 82.2 c.p. avrebbe un’efficacia costitutiva, imponendo la soluzione di una responsabilità dolosa per un fatto realizzato diverso da quello rappresentatosi dall’agente, mediante un’operazione di “trasposizione per equivalente” del dolo da un fatto al un altro. In pratica si intende affermare il principio della c.d. concretezza del dolo, in base al quale non sarebbe sufficiente che la rappresentazione abbia un oggetto corrispondente all’elemento essenziale di fattispecie (es. un uomo), ma sarebbe altresì necessario che l’oggetto rappresentatosi dall’autore sia proprio quello esistente nel fatto realizzato (l’uomo Sempronio). Tale orientamento tiene conto della differenza sostanziale che esiste tra l’ip. di un’erronea identificazione della vittima designata e l’ip. dell’aberratio ictus monoffeniva.
nel caso dell’erronea identificazione della vittima designata => l’agente intende colpire e colpisce la persona designata e presa di mira, credendo che sia Tizio e invece è Caio (errore in persona): il fatto realizzato coincide con quello voluto, salvo appunto che per l’identità dell’offeso;
nel caso dell’aberratio ictus => la persona colpita è diversa da quella designata: la divergenza riguarda, prima che l’identità personale, la stessa identità fisica della vittima. Il fatto realizzato non coincide con quello voluto.
Stando al principio della c.d. “concretezza del dolo”, sulla base delle regole generali sul dolo, la soluzione dovrebbe dunque essere quella di una eventuale responsabilità a titolo di colpa per il fatto realizzato nei confronti della persona diversa da quella designata, alla quale potrebbe aggiungersi una responsabilità a titolo di tentativo qualora ne sussistano gli estremi nei confronti della persona designata.
Sicuramente in deroga alle nome generali sul dolo sono le altre 2 ipotesi di aberratio: l’aberratio ictus bioffensiva e l’aberratio delicti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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