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Qualifiche confessionali: i religiosi


Non tutte le qualifiche confessionali che differenziano un soggetto dalla semplice figura del fedele possono essere ricomprese in quella di ministro di culto, pur potendosi riconoscere per alcune di esse una qualche forma di rilevanza giuridica.
Così i religiosi, termine con il quale si identificano quei fedeli cattolici che attraverso la professione dei tre consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza si consacrano al Signore, sono ministri di culto solo qualora abbiano ricevuto il sacramento dell’ordine sacro.
Anche il termine “ecclesiastici” è molto diffuso all’interno della normativa unilaterale e pattizia: con esso si fa riferimento, nella quasi totalità dei casi, ai soli chierici cattolici che abbiano ricevuto la consacrazione a presbitero o a Vescovo.
Sempre relativamente alla Chiesa cattolica, ma con possibile estensione anche a precise figure appartenenti ad alcune confessioni religiose di minoranza, diverse leggi fanno ricorso alla formula “ministri di culto con giurisdizione o cura d’anime”.
Come chiarito dal Protocollo Addizionale dell’Accordo del 1984 sono da considerarsi tali: gli ordinari (Vescovi), i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori delle chiese aperte al culto ed i sacerdoti addetti all’assistenza spirituale nelle istituzioni chiuse.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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