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La qualifica di ministro di culto nell’ordinamento civile


Con il termine ministro di culto nell’ordinamento civile viene identificato un soggetto che nell’ambito di una confessione religiosa riveste un ruolo funzionale/organizzativo che lo distingue da quello del semplice fedele/aderente.
Si tratta di una “qualifica civilistica omnicomprensiva”, cui è possibile ricondurre una serie indeterminata di figure confessionali dalla nomenclatura più varia.
Numerose sono le disposizioni legislative che fanno riferimento a questa qualifica, il cui interesse statale è legato tra l’altro alla rilevanza civile attribuita ad alcuni atti da questi posti in essere (ad esempio, la celebrazione dei matrimonio) o a servizi prestati che interessano in molti casi forme di tutela della libertà religiosa dei cittadini (ad esempio, l’assistenza spirituale).
Non mancano poi i casi in cui il ministro del culto esercita una funzione pubblica, come ad esempio quando l’art. 609 c.c. prevede che nel caso in cui “il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia ritenuta contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da ministro del culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni”.
Per questi motivi, ma anche per ragioni di ordine storico, ai ministri di culto sono stati attribuiti particolari diritti, ma al contempo sono state previste per essi anche incompatibilità funzionali e alcuni obblighi.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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