Skip to content

Le incompatibilità per i ministri di culto


Non poche le incompatibilità previste, alcune delle quali molto probabilmente sarebbero oggi da superare.
I ministri di culto non possono esercitare varie professioni:
- l’ufficio di notaio;
- la professione di avvocato;
- l’ufficio di giudice popolare;
- l’ufficio di giudice di pace;
- le funzioni di giudice onorario di tribunale;
- l’ufficio di giudice onorario aggregato.
Il recente d.lgs. 139/2005 non ha riproposto invece l’incompatibilità della qualità di ministro di culto con l’esercizio della professione di commercialista e con quella di ragioniere e perito commerciale (oggi esperti contabili).
Un discorso a parte merita la questione delle cause di ineleggibilità.
Le leggi elettorali relative alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica non contemplano per i ministri di culto ipotesi di ineleggibilità.
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, invece, dispone che “non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.