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Gli insegnanti delle scuole confessionali


La nomina dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
La scuola confessionale è ovviamente caratterizzata da una specifica “tendenza” e ciò comporta che i suoi docenti ottemperino all’indirizzo religioso della scuola e non tengano condotte contrarie ai principi da essa accolti.
Ove ciò non si verifichi, si potrà giungere al licenziamento per giusta causa.
In tal senso, la giurisprudenza ha posto in evidenza da un lato la rilevanza dell’afferenza delle mansioni alla connotazione religiosa; dall’altro l’irrilevanza dei c.d. fatti meramente privati, quale l’aver contratto matrimonio (solo) civile, l’aver divorziato o l’aver intrattenuto relazioni omosessuali.
Un discorso a parte deve essere fatto relativamente ai docenti dell’Università Cattolica del Sacri Cuore.
Di essi si occupava il Concordato Lateranense, che ne subordinava la nomina ad un nullaosta della Santa Sede.
La Corte Costituzionale, con sent. 195/72, aveva affermato che era legittima la revoca di un nullaosta già concesso in conformità con un principio immanente allo stesso art. 33 cost. (quello della libertà dell’istituzione universitaria confessionale).
L’Accordo di Villa Madama prevede oggi che “le nomine” dei docenti dell’Università Cattolica “sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica”.
La giurisprudenza non ha mai inteso estendere il proprio sindacato al contenuto dei provvedimenti ecclesiastici di revoca o di diniego del gradimento.
Anche di recente, il Consiglio di Stato ha affermato che “il gradimento costituisce un fatto estraneo all’ordinamento italiano e non è sindacabile né dall’Università Cattolica, né dal giudice amministrativo”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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