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La libertà matrimoniale e il sistema delle fonti


Nell’ordinamento giuridico italiano, il diritto di contrarre matrimonio, e quindi di acquistare lo status di coniuge, è riconosciuto ad ogni individuo, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge a tutela di interessi di carattere individuale e collettivo.
Esso si sostanzia nella facoltà di scegliere se contrarre o no il vincolo coniugale nel momento e con il soggetto desiderati; ma è anche la facoltà di scegliere il tipo di atto, e quindi la legge regolatrice, che si vuol porre alla base del nucleo familiare nascente.
L’ordinamento, infatti, attribuisce a soggetti di sesso diverso il diritto di manifestare, con determinate forme, la propria volontà di celebrare un matrimonio civile o un matrimonio religioso, che potrà produrre anche effetti civili.
Il consenso degli sposi, pertanto, avrà ad oggetto non solo l’assunzione del vincolo coniugale, ma anche l’individuazione dell’ordinamento entro il quale la volontà matrimoniale è destinata a produrre effetti.
Attualmente l’ordinamento giuridico italiano disciplina il riconoscimento civile del matrimonio religioso attraverso una pluralità di fonti:
- l’art. 82 c.c. stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia”;
- l’art. 83 c.c. afferma che il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni relative al matrimonio celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
Queste norme sono state ampiamente superate nei riferimenti normativi dal nuovo sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano.
Si ricorda che, al di là della pluralità di modi attraverso i quali costituire un matrimonio valido agli effetti civili, i diritti e i doveri dei coniugi, o meglio o “status” e quindi i rapporti con la prole, gli aspetti patrimoniali e successori connessi alla famiglia, rimangono regolati dalle leggi dello Stato.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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