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Enti ecclesiastici e disciplina dell’impresa sociale


Il d.lgs. 155/2006 ha introdotto una disciplina generale dell’impresa sociale.
Il provvedimento dispone che “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.
Viene, inoltre, precisato che la disciplina dettata per le imprese sociali può essere applicata “agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese”, limitatamente allo svolgimento delle attività di assistenza sociale; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali; a condizione che:
per l’esercizio di tali attività l’ente ecclesiastico adotti un apposito regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, con il quale recepisca i contenuti normativi del decreto;
l’ente ecclesiastico tenga per tali attività le scritture contabili previste in forma separata.
Il d.lgs. 155/2006, tenuto conto della riconosciuta peculiarità degli enti ecclesiastici, riconosce per essi un regime speciale attraverso una serie di esenzioni dagli obblighi stabiliti per le imprese sociali, relativamente:
- alla responsabilità patrimoniale;
- alla denominazione;
- alla tenuta delle scritture contabili, limitate alle sole attività indicate nell’apposito regolamento;
- alla trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda, anche in questo caso limitate alle sole attività indicate nel regolamento;
- alla devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell’impresa;
- all’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;
- all’attività di monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Valgono invece anche per tali enti sia il divieto alla distribuzione di utili anche in forma indiretta, sia l’obbligo di deposito degli atti costitutivi e modificativi.
Se dunque la nuova disciplina sull’impresa sociale prospetta per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti funzioni e ruoli di tutto rilievo in un settore di grande importanza strategica per gli assetti futuri del Paese, la natura propria di tali enti consiglia, comunque, un ricorso a simili forme organizzative tale da non snaturare gli elementi costitutivi.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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