Il finanziamento delle confessioni diverse dalla cattolica
L’Intesa Avventista e l’Intesa con le Assemblee di Dio in Italia hanno rispettivamente previsto che tali confessioni concorrano annualmente alla ripartizione della quota dell’8 per mille dell’i.r.p.e.f.
La destinazione di tali somme in favore di dette confessioni viene stabilita analogamente a quanto disposto per il finanziamento della Chiesa cattolica, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Per entrambe le confessioni è stata prevista, inoltre, la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali, entro il limite annuo complessivo di 2 milioni di lire (ora 1032,91 €).
Successivamente alla conclusione di tali accordi, anche la Tavola Valdese ha introdotto la partecipazione di tale confessione al nuovo sistema di finanziamenti, sia sotto il profilo della ripartizione dell’8 per mille che per quanto concerne la deducibilità delle erogazioni liberali.
Anche la Chiesa Evangelica Luterana comincia a concorrere alla ripartizione dell’8 per mille ed a beneficiare della deducibilità fiscale delle offerte volontarie.
Un regime parzialmente diverso viene adottato, invece, dalle Chiese Battiste, poiché queste ultime intendono provvedere all’esercizio del culto ed al sostentamento dei propri ministri unicamente sulla base delle offerte volontarie dei fedeli.
Tale confessione non partecipa pertanto al sistema del riparto dell’8 per mille e prevede la deducibilità delle erogazioni volontarie.
Del tutto peculiare il percorso seguito dalle Comunità Ebraiche.
L’Intesa del 1989 ha infatti determinato la cessazione del riconoscimento da parte dello Stato italiano del potere tributario delle Comunità Israelitiche presenti sul territorio italiano nei confronti dei propri appartenenti, introducendo in prima battuta un sistema di finanziamento basato esclusivamente sulla deducibilità fiscale del contributo annuo pari al 10% del reddito del contribuente e per un importo annuo complessivo non superiore a 7 milioni e 500 mila lire.
Successivamente, la l. 639/96 ha disposto che detti contributi annuali, unitamente alle eventuali erogazioni volontarie in denaro in favore dell’Unione delle Comunità, siano deducibili dall’imponibile i.r.p.e.f. fino al limite di 2 milioni di lire (ora 1032,91 €) ed ha inoltre stabilito la partecipazione dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane al riparto dell’8 per mille.
Continua a leggere:
- Successivo: La destinazione agli enti ecclesiastici del 5 per mille del gettito i.r.p.e.f. per finalità di volontariato e di ricerca
- Precedente: Il sostegno finanziario in favore della Chiesa cattolica
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Ecclesiastico, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Manuale breve diritto ecclesiastico
- Autore del libro: E. Vitali e A.G. Chizzoniti
Altri appunti correlati:
- Diritto Ecclesiastico
- A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio
- Manuale breve di diritto ecclesiastico
- Geografia Culturale e dei Paesi Mediterranei
- Filosofia. Cinque passi per varcarne la soglia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La Questione romana e le codificazioni normative tra Italia e Santa Sede
- La libertà religiosa nella Costituzione
- I.O.R implicazioni politiche ed economiche
- I giovani e la religione, tra coerenza e contraddizione. Un'indagine tra gli studenti del corso di mediazione dell'Università dell'Insubria.
- Lo Stato di Città del Vaticano: profili costituzionali
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.