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La legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990 riformata con l. 15/2005)

 
Salvo specifici casi in cui ciò non è possibile, alle amministrazioni pubbliche si applica il diritto comune a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento: il diritto privato.
LPA (legge sul procedimento amministrativo: l. 241/1990 riformata con l. 15/2005) art. 11 bis: la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

Le eccezioni all’art. 11 bis possono, quindi, provenire da:
1. atti di natura autoritativa, in quanto il diritto privato è basato sul consenso delle parti, mentre gli atti autoritativi sono provvedimenti con cui la P.A. usa i suoi poteri “esorbitanti” con cui è in grado di porre in essere atti, aventi effetto nella sfera giuridica di terzi, con il solo proprio consenso (espropriazione).
In questi casi è necessaria una disciplina particolare;
2. eccezioni previste dalla legge, atti non autoritativi che la legge impone siano regolati dal diritto amministrativo, come ad esempio la messa a disposizione di un bene pubblico non è realizzata con la locazione ma con la concessione.
Gli atti posti in essere dalla P.A. a cui è applicato il regime di diritto privato devono comunque rispettare i principi generali dell’attività amministrativa.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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