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Usufrutto e affitto di azienda (artt. 2561 e 2562 c.c.)


Gli artt. 2561 e 2562 c.c. dettano alcune disposizioni aggiuntive per le due fattispecie di concessione in godimento dell’azienda.
In considerazione della loro peculiare caratteristica di temporaneità, si prevede che:
- usufruttuario e affittuario devono esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
- la gestione dell’azienda deve essere svolta in modo tale da non modificarne la destinazione e preservarne l’efficienza dell’organizzazione;
- al termine del rapporto la differenza fra le consistenze di inventario iniziali e quelle finali viene regolata in denaro.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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