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La nozione di capacità per l’esercizio dell’impresa


La regola fondamentale sull’esercizio dell’impresa da parte di soggetti legalmente incapaci di agire (minorenni e interdetti) oppure con capacità soggetta a limitazioni (inabilitati e minori emancipati), è quella per cui, salvo il caso del minore emancipato, non può essere intrapresa una nuova attività, ma può solo continuarsi un’impresa precedente (per esempio, iniziata dall’interdetto prima dell’interdizione o ereditata dal minore) qualora il tribunale, sulla base dell’utilità per l’incapace, rilasci una specifica autorizzazione.
L’autorizzazione ha una valenza generale, nel senso che il genitore, il tutore o il soggetto inabilitato può compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa senza bisogno di richiedere volta a volta autorizzazioni specifiche.
Nel caso dell’esercizio autorizzato dell’impresa è il minore che acquista la qualità di imprenditore godendone i vantaggi e subendone le eventuali conseguenze negative sul piano patrimoniale, ivi compreso il fallimento.
Si tende però a negare che il minore subisca anche gli effetti personali pregiudizievoli: sarà il suo rappresentante legale, ad esempio, a essere passibile di imputazione per i reati fallimentari.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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