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L’imprenditore agricolo secondo l'art. 2135 c.c.


L’art. 2135 c.c., che definisce l’imprenditore agricolo in base all’elencazione di una serie di attività, è stato oggetto di una recente modifica da parte del d.lgs. 228/2001 che ha notevolmente allargato l’area della categoria.
Ne risulta un opzione di politica legislativa che estende l’esenzione dallo statuto dell’imprenditore commerciale a realtà economiche lontane dalle sue tradizionali giustificazioni.
Nell’ambito delle attività agricole, bisogna innanzi tutto distinguere tra quelle essenziali (senza esercitare una delle quali non si può essere imprenditore agricolo) e quelle connesse (attività che, per quanto di per sé non agricole, tuttavia, se ricorrono determinate condizioni, vengono assorbite e non fanno assumere la qualità di imprenditore commerciale).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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