L’imprenditore agricolo secondo l'art. 2135 c.c.
L’art. 2135 c.c., che definisce l’imprenditore agricolo in base all’elencazione di una serie di attività, è stato oggetto di una recente modifica da parte del d.lgs. 228/2001 che ha notevolmente allargato l’area della categoria.
Ne risulta un opzione di politica legislativa che estende l’esenzione dallo statuto dell’imprenditore commerciale a realtà economiche lontane dalle sue tradizionali giustificazioni.
Nell’ambito delle attività agricole, bisogna innanzi tutto distinguere tra quelle essenziali (senza esercitare una delle quali non si può essere imprenditore agricolo) e quelle connesse (attività che, per quanto di per sé non agricole, tuttavia, se ricorrono determinate condizioni, vengono assorbite e non fanno assumere la qualità di imprenditore commerciale).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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