Impresa e spendita del nome
Qualificata un’attività come impresa, si pone il problema dei criteri in base ai quali essa vada imputata a un determinato soggetto, facendogli acquisire la qualità di imprenditore.
Il criterio generale del diritto privato è quello della spendita del nome, in base al quale un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato compiuto.
Imprenditore è quindi colui che materialmente svolge l’attività qualora non lo faccia in nome d’altri; ma quando il soggetto che materialmente svolge l’attività spende, lecitamente e conformemente ai poteri ricevuti, il nome di un altro è quest’ultimo che assume tale qualità.
Ci si chiede, tuttavia, se nell’ambito dell’impresa, accanto a quello formale della spendita del nome, siano riscontrabili ulteriori criteri (sostanziali) di imputazione dell’attività.
Nella pratica sono frequenti ipotesi ove il soggetto nel cui nome l’attività viene svolta non è l’effettivo destinatario dei risultati dell’attività, ma solo un prestanome.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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