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Impresa e spendita del nome


Qualificata un’attività come impresa, si pone il problema dei criteri in base ai quali essa vada imputata a un determinato soggetto, facendogli acquisire la qualità di imprenditore.
Il criterio generale del diritto privato è quello della spendita del nome, in base al quale un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato compiuto.
Imprenditore è quindi colui che materialmente svolge l’attività qualora non lo faccia in nome d’altri; ma quando il soggetto che materialmente svolge l’attività spende, lecitamente e conformemente ai poteri ricevuti, il nome di un altro è quest’ultimo che assume tale qualità.
Ci si chiede, tuttavia, se nell’ambito dell’impresa, accanto a quello formale della spendita del nome, siano riscontrabili ulteriori criteri (sostanziali) di imputazione dell’attività.
Nella pratica sono frequenti ipotesi ove il soggetto nel cui nome l’attività viene svolta non è l’effettivo destinatario dei risultati dell’attività, ma solo un prestanome.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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