La denigrazione e appropriazione di pregi altrui
L’art. 2598 n°2 c.c. considera atto di concorrenza sleale la diffusione di “notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito” ovvero l’appropriazione “dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”.
Non rientra in questa categoria la c.d. pubblicità comparativa, cioè quella che pone a confronto, al fine di evidenziarne la superiorità, il prodotto dell’imprenditore con quello dei suoi concorrenti.
Tale forma di pubblicità è lecita solo ove condotta in modo non ingannevole e utilizzando dati effettivamente comparabili e veritieri.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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