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Le azioni repressive della concorrenza sleale


Solo gli imprenditori, ovvero le loro associazioni professionali, sono legittimati a far valere le speciali forme di tutela previste per reprimere la concorrenza sleale.
Specularmente solo gli imprenditori possono essere soggetti passivi di tali azioni.
Quando l’atto di concorrenza sleale sia commesso da un non imprenditore o leda un non imprenditore, si applicheranno le regole generali dell’illecito civile.
Gli strumenti di tutela previsti dal legislatore sono i seguenti:
- l’azione inibitoria e di rimozione degli effetti dell’atto di concorrenza sleale.
- L’azione richiede solo la prova della ricorrenza degli estremi dell’atto di concorrenza sleale, ma non quella del dolo o della colpa dell’autore, né quella di un effettivo danno patrimoniale, essendo sufficiente il mero danno potenziale;
- l’azione di risarcimenti del danno, che richiede invece la prova de dolo o della colpa dell’autore (colpa che peraltro si presume una volta accertato l’atto di concorrenza sleale) e del danno patrimoniale.
Nell’ambito di tale azione, il giudice può disporre la sanzione della pubblicazione della sentenza sulla stampa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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