Skip to content

La confusione come concorrenza sleale


In forza dell’art. 2598 n°1 c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”.
La norma tutela l’interesse dell’imprenditore (sussista o no in suo favore la protezione particolare riservata ai segni distintivi) a impedire che i suoi concorrenti pongano in essere atti che inducano la clientela in errore sul soggetto con il quale entrano in contatto.
L’unico limite è che i segni o i nomi siano dall’imprenditore legittimamente usati come distintivi della sua attività o dei suoi prodotti: ad esempio, i marchi devono rispondere ai requisiti di legge.
Altra ipotesi di concorrenza sleale per confusione è l’imitazione servile del prodotto.
La tutela dell’imitazione servile non può essere invocata quando si tratti di c.d. forme funzionali di un prodotto, cioè quelle necessarie per l’utilizzazione dello stesso, ovvero quando tale forma non abbia un’effettiva capacità caratterizzante del prodotto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.