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Il patto di non concorrenza


E’ possibile che la libera concorrenza subisca limitazioni per effetto dell’esercizio dell’autonomia negoziale.
L’art. 2596 c.c. stabilisce i confini entro i quali è possibile porre limiti contrattuali alla libertà di concorrenza.
Tali principi non sono ispirati, come la regolamentazione antitrust, allo scopo di proteggere gli interessi dei consumatori, ma a quello di evitare eccessive limitazioni alla libertà di iniziativa economica individuale.
Tali requisiti sono:
- necessità, a fini probatori, della forma scritta del patto di non concorrenza;
- limitazione del patto di non concorrenza a una determinata zona o a una determinata attività;
- durata non superiore ai 5 anni.
A tali principi si pongono numerose eccezioni:
nei patti di esclusiva e di preferenza nel contratto di somministrazione, la durata di tali patti, con i quali il somministrante o il somministrato si vincolano a non effettuare o ricevere forniture di determinati beni da altri soggetti, può essere pari a quella del contratto di somministrazione;
nei patti di non concorrenza del dipendente o dell’agente per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, il patto deve essere adottato per iscritto a pena di nullità, deve prevedere uno specifico corrispettivo e non può eccedere la durata di 3 anni (il patto di non concorrenza dell’agente non può superare i 2 anni e deve essere limitato allo stesso ambito territoriale e di attività del contratto di agenzia);
inoltre, dottrina e giurisprudenza tendono a non applicare l’art. 2596 c.c. ai c.d. patti di non concorrenza accessori a un contratto, cioè che siano una clausola di un più ampio regolamento negoziale, e obbediscano alla sua stessa funzione: in tal caso si ritiene che possano avere la medesima durata del contratto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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