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L'assemblea del sistema tradizionale


Dei diversi organi societari, l’assemblea è l’unico presente con la stessa denominazione e le stesse regole di funzionamento in tutti e tre i sistemi di amministrazione e controllo: cambiano solo le specifiche competenze che le vengono assegnate.

L’assemblea rappresenta la collettività dei soci.
E’ un organo non elettivo, giacché unica condizione per potervi partecipare è di avere effettuato un investimento in azioni che assegnino il diritto di intervenire e votare.
La legge distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364 c.c.:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e i presidenti del collegio sindacale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
La distinzione non deve far pensare che l’assemblea ordinaria e straordinaria siano due organi distinti; l’organo è in realtà il medesimo e la diversa denominazione serve soltanto a richiamare l’applicazione di discipline differenti.
Altra distinzione corrente è quella tra assemblea generale e assemblee speciali.
In questo caso, però, si tratta proprio di organi diversi.
Assemblea generale è, infatti, quella a cui hanno diritto di partecipare tutti i soci aventi diritto di voto.
Assemblee speciali sono invece quelle ove l’intervento e il voto sono riservati ai portatori di categorie particolari di azioni (ovvero di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi).
L’assemblea speciale va convocata quando l’assemblea generale abbia assunto una deliberazione lesiva dei diritti di una categoria.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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