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L’intervento dei soci nell'assemblea


All’assemblea non possono intervenire tutti i soci, ma solo quelli titolari di azioni con diritto di voto in quell’assemblea.
Devono inoltre parteciparvi gli organi sociali elettivi e possono prendervi parte i rappresentanti comuni degli obbligazionisti e degli azionisti di risparmio, nonché dei possessori di strumenti finanziari.
Se lo statuto nulla prevede,è sufficiente che il socio depositi, o quantomeno esibisca all’ingresso in assemblea:
- il titolo azionario nelle società chiuse con titoli non in gestione accentrata o dematerializzata;
- la certificazione emessa dall’intermediario al titolare delle azioni nelle società aperte o chiuse con azioni in gestione accentrata o dematerializzata.
Lo statuto, tuttavia, può prevedere il deposito preventivo dei titoli o della certificazione presso la sede della società o le banche indicate nell’avviso di convocazione.
Per le s.p.a. aperte il deposito è sostituito dalla comunicazione dell’intermediario alla società emittente.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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