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L’o.p.a. incrementale


Il secondo caso di o.p.a. obbligatoria riguarda l’incremento di una partecipazione superiore al 30%, ma inferiore a quella che da diritto all’esercizio della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
Colui che abbia una partecipazione superiore al 30% può aumentare la sua partecipazione nella società, però, se in un periodo di 12 mesi, l’incremento netto è superiore al 3% delle azioni con diritto di voto, scatta l’obbligo di o.p.a. totalitaria.
Con questo meccanismo non si impedisce di passare senza o.p.a. dal controllo di fatto a quello di diritto, ma se ne rende più lenta la possibilità.
Una volta che, invece, sia abbia il controllo di diritto della società, non vi sono limiti alla possibilità di incrementare ulteriormente la partecipazione, salvo quello derivante dalla c.d. o.p.a. residuale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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