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L’esenzione dall’obbligo di o.p.a. successiva totalitaria


In alcuni casi il TUF esonera chi abbia acquistato una partecipazione superiore al 30% dall’obbligo di effettuare l’o.p.a. totalitaria.
L’ipotesi di esenzione più importante si verifica quando la soglia sia oltrepassata a seguito di un’o.p.a. preventiva totalitaria: in questo caso i soci già hanno avuto la possibilità di uscire dalla società.
Al fine di incentivare il mercato del controllo, il TUF prevede come ulteriore caso di esenzione dall’obbligo di o.p.a. successiva totalitaria il lancio di un’o.p.a. preventiva parziale.
Si tratta di un istituto che riduce il costo dell’acquisizione del controllo, ma incide sulla posizione dei soci destinatari dell’offerta in quanto, in caso di adesione oltre quanto richiesto dall’offerente, nessuno di loro avrà la possibilità di effettuare un disinvestimento completo.
Per questa ragione vi sono una serie di vincoli tendenti ad assicurare la parità di trattamento dei destinatari e la loro piena consapevolezza.
L’o.p.a. preventiva parziale:
- deve avere per oggetto almeno il 60% delle azioni che attribuiscono diritti di voto;
- l’offerente non deve avere acquistato partecipazioni in misura superiore all’1% nei 12 mesi precedenti;
- deve essere approvata da tanti soci “indipendenti” che rappresentino la maggioranza delle azioni che attribuiscono diritti di voto: dal computo vanno escluse le azioni detenute dall’offerente e dall’attuale socio di maggioranza.
L’esenzione dall’o.p.a. totalitaria viene accordata dalla Consob sulla base della verifica della sussistenza delle condizioni di legge.
Vi sono ulteriori ipotesi in cui, pur sussistendo tutti i presupposti dell’o.p.a., operano cause di esenzione:
- partecipazione oltre la soglia, ma minoritaria: quando, pur non essendosi superata la soglia del 30%, nella società vi è un altro socio che la controlla; è chiaro che in questo caso la partecipazione oltre il 30% non assicura il controllo della società;
- operazioni di salvataggio: quando la partecipazione oltre la soglia è acquisita tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale in esecuzione di un piano di ristrutturazione del debito diretto al salvataggio di una società in crisi;
- trasferimenti infragruppo: quando la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimenti infragruppo, poiché in tal caso non muta il soggetto economico che detiene il controllo;
- mancanza di volontà dell’acquirente: quando il superamento della soglia deriva da cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente (per esempio, nel caso dell’acquisto dipendente dall’esercizio di diritti di opzione);
- operazioni di carattere temporaneo: l’obbligo di o.p.a. non scatta se la soglia è superata di non più del 3% e l’acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro 12 mesi e a non esercitare nel frattempo i relativi diritti di voto;
- fusione e scissione: purché approvate in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera della società le cui azioni dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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